Reclami

Modalità di presentazione e gestione reclami

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto al proprio intermediario o a Silvia Bonci Assicurazioni s.r.l., in una delle seguenti modalità:

  • Compilando il seguente form online
  • Scrivendo a Silvia Bonci Assicurazioni s.r.l. Via Aurelia Nord, 25 PAL.B (centro La Mattonaia) – Pietrasanta (LU) – 55045
  • Inviando una Pec con oggetto “reclamo” a silviabonciassicurazioni@pec.it

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica, al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • il numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
  • la sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Modalità per presentare esposto all'Autorità di Vigilanza

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, compilando l’apposito modulo, disponibile di seguito in formato .pdf, allegando copia del reclamo già inoltrato alla nostra Impresa ed il relativo riscontro:

Di seguito riportiamo i recapiti per contattare l’Autorità di Vigilanza:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
www.ivass.it

Modalità alternative per la soluzione delle controversie

È inoltre possibile fare ricorso alle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie previste a livello normativo o convenzionale:

Mediazione

Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28 – Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha reso obbligatorio, da marzo 2012, l’esperimento del tentativo di mediazione come condizione pregiudiziale obbligatoria per accedere all’eventuale giudizio successivo, nel caso la controversia insorga in tema di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ai fini del suddetto decreto, per Mediazione si intende l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del medesimo servizio.

La mediazione avviene presso l’Organismo di Mediazione, ossia l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

Nel caso un assicurato intenda presentare richiesta di mediazione nei confronti d​i Silvia Bonci Assicurazioni s.r.l., deve depositare la relativa istanza presso un Organismo di Mediazione (vedasi elenco degli OdM all’indirizzo dell’ ALBO ​DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE).​

In alternativa, è possibile indicare all’Organismo di Mediazione anche il seguente indirizzo per l’inoltro della richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

Silvia Bonci Assicurazioni s.r.l. Via Aurelia Nord, 25 PAL.B (centro La Mattonaia) – Pietrasanta (LU) – 55045

R.C. AUTO: la conciliazione pariterica

Esiste un sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione senza ricorrere al giudice: la conciliazione paritetica.

Che cos’è

• La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori (1) al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.

• Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

• Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:

– abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta nei termini previsti dalla legge (termini decorrenti dalla ricezione di richiesta danni completa ai sensi dell’art. 148 commi 1e 2 CdA : per il danno a cose 30 GIORNI in presenza di Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, 60 GIORNI in assenza di Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti; per il danno alla persona 90 GIORNI oppure

– abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure

– non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa

• NON abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia

• NON abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai sensi del decreto legislativo 04 marzo 2010 n.28

• nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di indennizzo diretto (art.149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA), abbia indirizzato la richiesta di risarcimento rispettivamente all’assicuratore tenuto alla gestione del danno per quanto riguarda l’indennizzo diretto, e all’assicuratore del veicolo vettore per quanto riguarda il risarcimento del terzo trasportato

Come si attiva  

• Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). La richiesta di conciliazione ad una delle associazioni dei consumatori aderenti può essere inviata anche online accedendo al sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it

• La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.

Come funziona

• Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.

• Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.

• Viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.

• La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti qui di seguito riportati delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo e sul sito dell’ANIA (www.ania.it).

ACU www.associazioneacu.org

ADICONSUM www.adiconsum.it

ADOC www.adocnazionale.it

ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it

ASSOUTENTI www.assoutenti.it

ASSOCONSUM www.asso-consum.it

CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it

CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it

CODACONS www.codacons.it

CODICI www.codici.org

CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com

FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it

LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it(1) ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. 

Negoziazione assistita

E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.

La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.

Il procedimento comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme sia la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

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